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Accolto parzialmente il reclamo contro la squalifica di Gepponi

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
30 stagione sportiva 2013/2014 Gara Olimpic 96 – Fratta S.Caterina (2-1) del
20/10/2013.Campionato di II categoria. In C.U. n.24 del 24/10/2013 C.R.T.

Reclama la società Fratta S.Caterina avverso la squalifica fino al 24/02/2014 inflitta dal G.S. al calciatore Gepponi Marco il quale “a fine gara derideva il D.G. e nel contempo mentre gli stringeva ironicamente la mano lo strattonava”.
La società stigmatizza le frasi rivolte dal calciatore all’arbitro e contesta il gesto dello strattonamento della mano definendolo come una stretta di mano in segno di saluto più o meno marcata.
Sul punto riporta alcune definizioni rilevate dal vocabolario della lingua italiana e dall’enciclopedia libera Wikipedia.
Chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro nel supplemento di rapporto ribadisce le frasi irrisorie nonché il gesto della stretta di mano che definisce testualmente “…mi dava uno strattonamento verso il basso in segno di disprezzo”.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.

La materia del contendere deve essere circoscritta al gesto della stretta di mano in quanto per le frasi irrisorie verso il D.G. anche la stessa società reclamante pare non intervenire più di tanto.
In ordine al gesto il Collegio rileva che la lettura del predetto deve essere messa in stretta correlazione con l’atteggiamento verbale e quindi lo stesso deve indubbiamente considerarsi una chiara disapprovazione all’operato del D.G. durante la gara.
Vi è da evidenziare, comunque, che la mancanza di dolore oltre a quella di movimenti del corpo che possano fare pensare ad un atto violento verso l’arbitro, inducono il Giudicante a ricondurre il fatto ad un’attività fortemente irriguardosa sia con le parole che con i fatti, posti in essere,quest’ultimi, con
una stretta di mano esageratamente vigorosa. Il gesto, che genericamente indica un segno di saluto, almeno nella cultura occidentale, deve essere comunque di volta in volta interpretato a seconda delle modalità in cui questo viene posto in essere e, nel caso di specie, non può essere ricondotto
ad un segno di normale congedo, ma deve interpretarsi, senza ombra di dubbio, come scherno e disapprovazione (strattonamento verso il basso).
Da quanto esposto il Collegio ritiene comunque di dovere intervenire sull’entità della sanzione che, a suo parere, deve essere ridotta come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La C.D.T.T. cassa il provvedimento del G.S. e dispone la squalifica del calciatore Gepponi Marco fino al 24/01/2014.
Dispone il non addebito della tassa di reclamo

Comunicato Ufficiale N. 28 del 14/11/2013

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