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Prima categoria: oggi recupero 18′ giornata

Dettagli

Data Ora Campionato Stagione Giornata Note
13 Marzo 2024 15:00 1° Categoria 2023-2024 18 Ripetizione 13 Marzo 2024 ore 15

MC Valdichiana

N. Soc. Chiusi

Impianto

Via Fonte Nuova, Marciano
Via Fonte Nuova, Marciano della Chiana, Arezzo, Toscana, 52047, Italia

Ripetizione del match 18 Giornata

Il 28 gennaio le due formazioni si stavano affrontando in campo quando, al 43esimo minuto del secondo tempo la partita (1-0 per la formazione della Valdichiana) è stata interrotta a causa di una rissa sugli spalti.
Le due squadre di incontreranno il prossimo 13 marzo alle ore 15.00, il match, come da comunicato, verrà rigiocato a porte chiuse

 

Il Giudice Sportivo letto il referto arbitrale dai quali si evince che al 43º del secondo tempo di gioco si creava una violenta rissa sugli spalti che vedeva coinvolti circa quindici spettatori riconducibili alle tifoserie di entrambe le società e che all’esito di tale scontro uno di essi veniva colpito con un pugno al volto finendo a terra ove veniva colpito a calci in testa da due persone distinte; che a seguito di ciò tre calciatori ospiti, non identificati dal D.G. a causa della concitazione del momento, scavalcavano la recinzione per andare ad unirsi alla rissa in corso; che l’arbitro, visto il perpetuarsi di questi episodi, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare la gara, decideva di sospenderla definitivamente con il triplice fischio.

Tutto ciò premesso, il G.S.T.: – osserva che dall’esame del supplemento di rapporto pervenuto dall’arbitro risulta ben descritta la rissa che si è creata sulla tribuna al 43º del secondo tempo, che ha visto il diretto coinvolgimento dei sostenitori di entrambe le squadre, che hanno contribuito in modo paritetico alla sua realizzazione, creando così una situazione che ha indotto l’arbitro a decretare la sospensione definitiva dell’incontro, ritenendo quest’ultimo di non essere nelle condizioni di garantire il regolare proseguimento dello stesso e l’incolumità fisica dei partecipanti; – ricordato quanto previsto dall’art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui ” L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio ..”.

Considerato, altresì, che i tafferugli in questione non hanno minimamente coinvolto e/o interessato il direttore di gara, essendosi svolti esclusivamente sugli spalti senza invasioni sul terreno di gioco. Considerato, infine, che non si è verificato alcun comportamento intimidatorio o minaccioso da parte dei predetti sostenitori nei confronti dell’arbitro mentre stazionava sul terreno di gioco prima di maturare la decisione di sospendere definitivamente l’incontro e che tale scelta, secondo quanto disposto dall’art. 64 delle N.O.I.F. e della Regola 5 del regolamento di gioco spetta unicamente al direttore di gara secondo criteri soggettivi. Tutto ciò premesso si ritiene però che la definitiva sospensione della gara è stata determinata da circostanze eccezionali ascrivibili ai sostenitori di entrambe le società , estranee alla contesa sportiva incorso e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa ma come dagli eventi non sia rilevabile elementi o fatti ostativi all’adozione da parte del direttore di gara di quei provvedimenti opportuni e necessari quali il dovuto richiamo dei capitani di entrambe le squadre e dei dirigenti responsabili alle loro incombenze e doveri nascenti dalla funzione loro assegnata per portare a termine una gara giunta quasi alla sua regolare e definitiva conclusione.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 50 del 1º/02/2024 si delibera: di disporre la ripetizione della gara M.C. Valdichiana/Nuova Società Pol. Chiusi, campionato di Prima Categoria del 28.01.2024, a cura del Comitato Regionale Toscana, ordinando lo svolgimento della stessa a porte chiuse; di infliggere per i fatti sopra descritti ad ambedue le società l’ammenda di Euro 500,00 con DIFFIDA; di infliggere inoltre alla Nuova Società Chiusi l’ulteriore ammenda di Euro 300,00 per avere, tre propri calciatori rimasti non identificati, scavalcato la rete di recinzione per andare a partecipare alla rissa in corso in tribuna.

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